Il reato di stalking Art. 612 bis c.p.

 L’avv. Domenico Frasca negli anni si è occupato, tra gli altri, dei reati attinenti il cosiddetto penale nero o carcerario, avente riguardo i reati contro la persona,  quali i maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., le violenze sessuali ex art. 609 bis c.p., i minori.

In particolare l’attività del penalista è volta alla tutela sia delle persone offese che di coloro che sono indagati e sottoposti alle misure coercitive, da quelle maggiormente afflittive quali il carcere a quelle più blande.

A distanza di qualche anno dall’entrata in vigore del reato di “stalking” possiamo permetterci di effettuare una serie di considerazioni sull’istituto mutuato dal diritto anglosassone.

In primo luogo va detto che si definisce così quel comportamento che con condotte diverse e persecutorie, anche se non in via permanente, bensì, abituale, produca delle interferenze nella vita privata delle persone, attraverso comportamenti violenti, tali da rendere la vita  invivibile.

Per significare il concetto di invivibilità, sotto il profilo giuridico, non occorre rivolgersi alle vessazioni più cruente, che di per sé possono costituire il reato di stalking o qualcosa di ben più grave, ma basti pensare ad una qualunque molestia che possa produrre come risultato la concreta modifica delle proprie abitudini di vita, come itinerari od orari di lavoro, per recarsi in ufficio o in palestra o a far la spesa, il timore di  fare spiacevoli incontri o di essere pedinata, le continue telefonate a qualunque ora del giorno o della notte, subire le manie ossessive di un partner eccessivamente geloso, per non parlare del concretizzarsi di vere e proprie minacce.

Pertanto, il perdurante stato di ansia e di timore che si viene a creare nella vittima trova finalmente tutela in questo reato che prevede all’art. 612 bis del codice penale una pena fino a quattro anni di reclusione escluso le eventuali aggravanti che si possono riscontrare nel caso specifico. Ad oggi, in base all’esperienza fatta sul campo ad un anno dall’introduzione di quest’importantissima legge, la triste  statistica ci porta ad affermare che un caso su due viene consumato ad opera e per mano di ex mariti, ex fidanzati e conviventi. E’ di tutta evidenza che l’azione criminale, spesso camuffata come atteggiamento eccessivamente affettuoso se non d’amore, si consumi principalmente tra le mura domestiche o tra persone che in qualche modo vengono spesso in contatto per motivi di amicizia, lavoro o di “vicinato” . Lo stalker può essere affetto da sindromi ossessive compulsive, può fare uso di stupefacenti ma in realtà ad oggi, ancora non  si è riusciti ad accertare una vera e propria causa psicopatologica specifica. Ciò che è sicuramente chiaro, al contrario, è che il reo si sente sempre e comunque dalla parte della ragione autoconvincendosi di volta, in volta che il comportamento adottato è quello giusto per conseguire il proprio scopo. Così il respinto in amore, il geloso, la collega d’ufficio invidiosa attraverso i pedinamenti, le pressioni, le piccole vendette quotidiane affligge oltre che la vittima, indirettamente, anche i familiari di quest’ultima, poiché il clima di serenità all’interno del nucleo parentale viene completamente compromesso e, di quest’aspetto, se ne parla ancora molto poco sia in sede processuale che medica. Chi subisce tali perduranti atti vessatori rischia una forte sindrome da stress, che può svilupparsi in incubi notturni, insonnia, perdita del proprio equilibrio psicologico,  per finire nell’irritabilità, o in una aggressività che può condurre alla perdita di chances lavorative  o affettive. In qualche caso, se lo stalker prende di mira donne in stato interessante, può portare a compromettere una serena gravidanza sino ad essere un elemento valutabile come concausa di possibili aborti spontanei. Sotto il profilo medico la cura possibile per lo stalker, affinché possa uscire da questa morte interiore e rinascere a vita nuova, è sicuramente da individuare nella psicoterapia anche di gruppo, associata all’assunzione di farmaci antidepressivi. Sotto il profilo penale, “la cura”, può essere individuata dalla semplice diffida operata dal Questore a non reiterare la condotta criminosa a seguito di un esposto presentato dalla vittima, sino all’applicazione, quale estrema ratio, di una misura custodiale in carcere se il Giudice per le indagini preliminari ritiene che vi siano alti rischi per la sicurezza e l’incolumità della vittima, ciò, ovviamente a seguito della presentazione di una vera e propria denuncia-querela. In particolare ha seguito i delitti di Stalking ex art. 612 bis c.p. per i quali occorre precisare che per la loro realizzazione occorre individuare quella condotta che deve essere di pregnanza tale da ingenerare oltre l’evento, un grave  e perdurante stato di turbamento emotivo, tale da indurre la vittime a modificare le proprie abitudini di vita.  La destabilizzazione della propria vita è la caratteristica delle conseguenze del  reato in termini significativi, apprezzabili anche temporalmente, che incidano inoltre sull’equilibrio psicologico della parte lesa. Il legislatore  pone in particolare l’accento sugli aggettivi (grave e perdurante) per meglio qualificare e caratterizzare l’evento in questione. In buona sostanza l’effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere confinato nella mera percezione soggettiva.  Della vittima del rato. La configurazione della condotta tipizzata abituale e libera richiede quindi un approccio che valorizzi un orizzonte interpretativo il più possibile ancorato alla tutela del bene giuridico tutelato, che comporta un profilo di offensività diverso ed ulteriore rispetto a quello fatto oggetto di tutela di diversi reati quali minacce, molestie ecc… . Al tempo stesso non è sufficiente che il fatto materiale si connoti per la esistenza di elementi passibili di qualificazione in termini ex art. 612 c.p. e 660 c.p.: infatti il reato 612 bis c.p. non è reato complesso. Sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato occorre poi dimostrare il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

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